Omologazione

Omologazione dei farmaci orfani: procedura semplificata e art. 13 LATer

I medicamenti con status di farmaco orfano sono omologati nella procedura semplificata degli art. 14 cpv. 1 lett. f LATer e 24-26 OOSM. Qualità, sicurezza ed efficacia restano da dimostrare, con la rarità considerata nella valutazione dei dati.

Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 6 min

Cosa significa concretamente omologazione semplificata?

L'art. 14 cpv. 1 lett. f LATer apre una procedura di omologazione semplificata per i medicamenti con status di farmaco orfano, concretizzata dall'art. 24 cpv. 1 OOSM. Semplificata non significa alleggerita nella sostanza: Swissmedic esamina sempre qualità, sicurezza ed efficacia, ma adatta i requisiti alla realtà dei dati disponibili in una popolazione piccola.

L'effetto si manifesta dove i programmi di studio classici non funzionano per mancanza di pazienti: studi a braccio singolo, confronti storici, endpoint surrogati e coorti ridotte. L'onere della prova resta presso la richiedente, e la giustificazione del disegno di studio appartiene al dossier, non alla risposta a una domanda successiva.

Come valuta Swissmedic i dati nelle malattie rare?

Swissmedic tiene conto della rarità nella valutazione dei dati preclinici e clinici, perché il numero limitato di pazienti rende gli studi più difficili. In casi motivati accetta risultati pubblicati invece di dati di studio completi, senza che questo renda accettabile un dossier scientificamente insufficiente.

La differenza sta nel modo in cui viene argomentata una lacuna. Una lacuna spiegata, quantificata e compensata da dati pubblicati coerenti resta trattabile. Una lacuna semplicemente non menzionata genera domande e prolunga la procedura, annullando il vantaggio temporale del trattamento prioritario.

  • Motivare il disegno di studio con la popolazione effettivamente reclutabile in Svizzera e all'estero.
  • Collegare i risultati pubblicati utilizzati alla domanda con una valutazione critica propria.
  • Rendere trasparenti le incertezze del profilo beneficio-rischio invece di lasciarle implicite.
  • Prevedere misure di raccolta dati dopo l'omologazione dove la base resta stretta.

Quale ruolo svolge l'art. 13 LATer?

Se il medicamento è già omologato in un Paese con un controllo dei medicamenti equivalente, i risultati dei relativi esami sono tenuti in considerazione in modo adeguato secondo l'art. 13 LATer. Non si tratta di un riconoscimento automatico, ma di una considerazione che riduce la duplicazione del lavoro di valutazione.

La stessa disposizione fa da riferimento per la seconda via allo status: il riconoscimento come medicamento importante per malattie rare deve provenire da un Paese con controllo equivalente ai sensi dell'art. 13 LATer. Chi pianifica le presentazioni in sequenza sfrutta dunque l'art. 13 LATer due volte, per lo status e per il dossier.

Pratico: allegare i rapporti di valutazione esteri nella versione depositata, indicare le differenze fra l'indicazione estera e quella richiesta in Svizzera e spiegare come sono state trattate le condizioni imposte dall'autorità estera. Le differenze taciute vengono comunque rilevate nel confronto dei documenti.

Quali agevolazioni valgono per procedura ed emolumenti?

Lo status comporta il trattamento prioritario delle domande di omologazione e la rinuncia all'emolumento forfettario per la domanda di nuova omologazione secondo l'art. 9 lett. a OEm-Swissmedic (RS 812.214.5). Su richiesta l'art. 11b cpv. 4 LATer accorda quindici anni di protezione della documentazione.

ElementoRegola applicabile
Domanda di nuova omologazioneRinuncia all'emolumento forfettario, art. 9 lett. a OEm-Swissmedic
Domande di modificaSoggette a emolumento dal 1 gennaio 2019
Procedura accelerataSupplemento dovuto anche con status di farmaco orfano
Protezione della documentazione15 anni su richiesta, art. 11b cpv. 4 LATer
Esclusiva di mercatoNon prevista in Svizzera

Il budget di un ciclo di vita va quindi costruito sulle modifiche, non sulla prima domanda. Variazioni di qualità, estensioni dell'indicazione e nuove forme farmaceutiche generano emolumenti che spesso superano nel tempo il risparmio iniziale.

Come si svolge un'estensione dell'indicazione?

Se la nuova indicazione adempie a sua volta i criteri, occorrono una nuova domanda di status e un'estensione dell'indicazione come modifica maggiore di tipo II. Nome e numero di omologazione possono rimanere invariati e lo status è mantenuto. Le due domande vanno pianificate insieme, non in successione casuale.

  1. Verificare se la nuova indicazione adempie i criteri dell'art. 4 cpv. 1 e 2 OOSM.
  2. Presentare una nuova domanda di status per la nuova malattia rara.
  3. Presentare l'estensione dell'indicazione come modifica maggiore di tipo II.
  4. Aggiornare l'informazione sul medicamento nelle tre lingue.
  5. Verificare la somma delle prevalenze di tutte le indicazioni con status per lo stesso principio attivo.

Se la nuova indicazione non adempie i criteri, restano due esiti: il medicamento perde lo status, oppure per l'indicazione non rara viene omologato un medicamento separato. Per una semplice nuova forma farmaceutica non serve invece una nuova domanda di status, e la lettera di accompagnamento richiama lo status esistente.

Cosa va pianificato nel dossier?

Il dossier di un farmaco orfano si distingue meno nella struttura che nell'argomentazione. La parte di qualità segue le regole ordinarie, mentre le parti preclinica e clinica devono spiegare perché i dati disponibili sono sufficienti nonostante il numero ridotto di pazienti e quali incertezze restano dopo l'omologazione.

Un ultimo punto riguarda la coerenza fra i documenti. La formulazione della malattia nella domanda di status, l'indicazione richiesta nel dossier e il testo dell'informazione professionale devono combaciare, perché divergenze fra questi tre testi sono fra le cause più frequenti di cicli di domande evitabili.

Domande frequenti

L'omologazione semplificata riduce i requisiti scientifici?

No. Qualità, sicurezza ed efficacia vanno dimostrate anche nella procedura semplificata. Swissmedic considera la rarità nella valutazione dei dati preclinici e clinici e in casi motivati accetta risultati pubblicati, ma non un dossier scientificamente insufficiente.

Cosa comporta l'art. 13 LATer per il dossier?

Se il medicamento è già omologato in un Paese con controllo equivalente dei medicamenti, i risultati dei relativi esami sono tenuti in considerazione in modo adeguato. Non è un riconoscimento automatico, ma riduce la duplicazione della valutazione se i documenti esteri sono completi.

Serve una nuova domanda di status per una nuova indicazione?

Sì, se la nuova indicazione adempie a sua volta i criteri. Servono allora una nuova domanda di status e un'estensione dell'indicazione come modifica maggiore di tipo II; nome e numero di omologazione possono rimanere e lo status è mantenuto.

E se la nuova indicazione non è rara?

Allora il medicamento perde lo status di farmaco orfano, oppure per l'indicazione non rara viene omologato un medicamento separato. La scelta va fatta prima della presentazione, perché incide su nome, numero di omologazione e informazione sul medicamento.

Una nuova forma farmaceutica richiede una nuova domanda di status?

No. Per una nuova forma farmaceutica non è necessaria una nuova domanda di status. La lettera di accompagnamento richiama lo status esistente, mentre la documentazione di qualità della nuova forma va presentata secondo le regole ordinarie.

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